Le modifiche apportate all’art. 35, D.P.R. 633/1972, ad opera dell’art. 22del decreto semplificazioni fiscali, rappresentano una importante novità in materia di IVA.
Con le modifiche introdotte all’art. 35 del D.P.R. 633/1972, il legislatore ha inteso di allineare la disciplina interna al diritto comunitario in tema di attribuzione del numero identificativo ai fini IVA (regolamento UE n. 904/2010).
Le conseguenze di tale intervento sono notevoli:
i controlli che l’Amministrazione ha finora posto in essere in via preventiva rispetto all’inclusione nella banca dati, verranno, d’ora in poi, effettuati ex post rispetto al compimento dell’operazione, permettendo, in tal modo, all’operatore italiano che ne abbia espressamente manifestata la volontà, di realizzare fin da subito non solo operazioni interne ma anche operazioni intracomunitarie.
il regime sanzionatorio diventa più penalizzante, in quanto l’inesattezza o l’incompletezza dei dati potranno portare, oltre che alla cancellazione dall’archivio, anche e soprattutto alla cessazione della partiva IVA.
L’art. 23 del decreto sulle semplificazioni fiscali ha previsto la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi “generici” (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater). Gli unici dati da comunicare saranno:
– il numero di identificazione IVA della controparte (colonna 3 dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater);
– il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta (colonna 7 del modello INTRA 1-quater e colonna 8 del modello INTRA 2-quater);
– il Paese di pagamento (colonna 10 del modello INTRA 1-quater e colonna 11 del modello INTRA 2-quater).